ART.1-COSTITUZIONE Il CIVIS (Centro Interdipartimentale Volontariato e Impresa Sociale) è costituito con Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n° 3/2002/10.1 del 31/5/2002, previo parere del Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati. ART.2- COMPOSIZIONE Partecipano al Centro i Dipartimenti: POLIS ( Politiche Pubbliche e Scelte Collettive) Ricerca Sociale ART.3- FINALITÀ Il CIVIS è da intendersi quale struttura scientifica e didattica dell'Università , finalizzata allo svolgimento di ricerche complesse di rilevante impegno scientifico e finanziario, di durata pluriennale, che prevedono il coinvolgimento e l'interazione di più dipartimenti. L'attività del CIVIS è rivolta allo studio e al perfezionamento delle metodologie di ricerca e delle loro potenzialità, ai fini di specifici programmi di ricerca, e alla contestuale ed eventuale creazione di banche dati a livello locale e nazionale che raccolgano le relative informazioni scientifiche. In particolare il CIVIS si propone di sviluppare e coordinare attività di ricerca e formazione, da parte di studiosi di varie discipline, nel campo del terzo settore, dell'impresa sociale, dell'economia solidale, del volontariato e della finanza etica, con particolare attenzione alla dimensione territoriale, aprendosi anche alla collaborazione con altri soggetti di ricerca e istituzioni. Il Centro Interdipartimentale Volontariato e Impresa Sociale ha in particolare le seguenti finalità istituzionali: Promuovere e realizzare progetti e ricerche nell'ambito dell'economia solidale e delle organizzazioni del terzo settore Finalizzare e tradurre la ricerca scientifica su tali temi alla progettazione e conduzione di tale attività di formazione mirata Favorire lo sviluppo dell'economia solidale, offrendo strumenti culturali, formativi e tecnici adeguati. ART.4-ORGANI Sono organi del Centro il Presidente e il Comitato Tecnico Scientifico. ART.5-IL PRESIDENTE Il Presidente è eletto in seno al Comitato Scientifico tra i membri dello stesso, resta in carica un biennio e può essere rieletto. Il Presidente è nominato con Decreto Rettorale. Il Presidente ha la rappresentanza del Centro, presiede il Comitato e ne rende e secutive le deliberazioni. ART.6-IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO Il Comitato Tecnico Scientifico è rappresentativo delle strutture partecipanti ed è composto da due rappresentanti per ciascuna di suddette strutture, eletti dai rispettivi organi preposti entro tre mesi dalla delibera istitutiva del Centro. Il Comitato nella prima seduta nomina il Presidente. Il Comitato dura in carica due anni e può essere rieletto. ART.7-FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI Per quanto riguarda il funzionamento degli Organi del Centro si applicano le norme relative al funzionamento degli Organi collegiali universitari. ART.8-GESTIONE AMMINISTRATIVA Il Centro non ha autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. La gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Centro è affidata al Dipartimento cui afferisce (POLIS). Il dipartimento a cui afferisce il Centro è tenuto ad apportare allo schema di bilancio le modifiche necessarie a consentire l'individuazione delle voci riguardanti l'attività del Centro stesso. ART.9-FONDI Il Centro può disporre dei fondi assegnati eventualmente dai Dipartimenti promotori e di contributi erogati da Enti Pubblici e Privati. ART.10-NORME FINALI Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. |